La casa alle banche: tra i divieti Costantino e l’astuzia di Maria Elena.

    di Giovanni Dore -  (avvocato esperto di diritto comunitario)

    Possiamo ascrivere a Costantino il Grande, nel IV secolo, il primo atto giuridico di tutela del “consumatore”. Atto talmente fulgido da esser giunto intatto fino al nostro codice del 1942, dopo esser stato recepito prima in quello giustinianeo e poi in quello napoleonico.

    Si tratta del divieto del patto commissorio, con cui l’imperatore cristiano aveva posto fine alla “macelleria” sociale causata dalla lex commissòria che consentiva al creditore di una obbligazione inadempiuta la facoltà di divenire proprietario della res concessa a garanzia dal debitore.

    Fa dunque notizia il fatto che, a distanza di oltre 1700 anni da tale evento epocale, l’applicazione sul territorio nazionale di una direttiva comunitaria (17/2014/UE) volta alla tutela dei consumatori nei contratti di credito, possa minare alcuni dei capisaldi della nostra (e delle passate) civiltà.

    La norma comunitaria controversa (art. 28, comma 4), invero scritta in termini “pedestri”, stabilisce che gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire che la “restituzione” o il “trasferimento” del bene posto a garanzia (o dei proventi della sua vendita) sia “sufficiente a rimborsare il credito”.

    Il fronte aperto da tale norma non è trascurabile e può dare adito a più di una interpretazione, giacchè il legislatore comunitario non specifica se l’accordo contrattuale possa attribuire la facoltà di decisione su tale “scorciatoia” al (solo) debitore o ad entrambi i contraenti.

    La differenza è sostanziale.

    L’interpretazione coerente col tenore della chilometrica direttiva, rivolta alla tutela della parte debole del contratto, è quella per cui “nuovi” accordi con le banche possano consentire al (solo) debitore, in caso di difficoltà finanziaria, di decidere se disfarsi del bene posto a garanzia per chiudere la propria posizione in modo “tombale”; oppure lasciare che la morosità segua il corso ordinario a tutti noto (pignoramento, vendita all’asta, rischio di ulteriori azioni esecutive, ma anche possibilità di recuperare redditività ed evitare, in qualsiasi momento, la vendita del bene).

    Ragionare al contrario, significa sostenere che sia invece il creditore (la banca) oggetto di tutela della normativa europea, giacché egli potrebbe decidere di incamerare o vendere il bene posto a garanzia del finanziamento senza nemmeno elargire la differenza al debitore, proprio come sanciva la “tribale” lex commissoria vigente nel diritto romano prima del divieto imposto dal “pio” Costantino.

    Il nostro governo, per mano del Ministro Boschi, anziché colmare il deficit di espressione del legislatore di Strasburgo per proteggere i clienti delle banche italiane, ha optato per una soluzione dal vago sapore “maccheronico”: l’art. 120 quinquidecies della bozza di decreto n.256 ha infatti previsto che la pattuizione in merito alla vendita diretta, non porti ad una libera scelta del consumatore, ma attribuisca anche alla banca la possibilità di optare per tale “scorciatoia, semprechè preceduta dalla morosità del debitore e seguita dalla restituzione delle eccedenze sul ricavato dalla vendita.

    E così la Maria Elena nazionale pare riuscita, furbescamente ed in un colpo solo, a salvare l’editto di Costantino ed a favorire la parte forte del contratto bancario, che non avrà più il controllo del giudice per la vendita coatta dei beni del proprio debitore.

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